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Questo numero di i-lex ospita un articolo di Bernd Schünemann sulla formula di Radbruch, alla quale l’illustre giurista avanza una critica serrata. Contemporaneamente l’autore propone una sapiente costruzione giuridica in grado di portare a più sicuri risultati di giustizia, senza dover, come in Radbruch, ‘anestetizzare’ la ragione giuridica: “non capita spesso che una teoria filosofico-giuridica influenzi in maniera tanto decisiva la applicazione pratica del diritto. La marcia trionfale della cosiddetta formula di Radbruch ne è uno degli esempi più clamorosi. […]Per quanto concerne le stragi del nazionalsocialismo, per le quali essa è stata appositamente realizzata, nelle conseguenze colpisce nel segno. Ma la stessa non rappresenta il giusto approccio ed ha, pertanto, portato anche a risultati errati nell’azione penale contro il regime del SED [Partito Socialista Unificato di Germania] dopo la riunificazione. […]Per costruire un concetto di validità giuridica che non faccia apparire legittimi i più atroci illeciti di un regime terroristico, né faccia decidere, dopo una rivoluzione, ai nuovi detentori del potere un’azione penale retroattiva rispetto al vecchio regime, non serve la semplice validità fattuale della norma, nel senso della weberiana probabilità della sanzione, e neppure l’incongrua formula di Radbruch.” Lascio alla curiosità del lettore la scoperta della soluzione offerta da Schünemann.
Qunidi Conte, Dodaro, D’Urso, Gritti, Imbriano, Marcocci, Scamardella e Tafuri propongono alla discussione le loro linee di ricerca.

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